Art. 5.
(Regime giuridico).
1. I diritti riconosciuti alla famiglia sono esercitati, anche disgiuntamente, dai coniugi.
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2. In caso di assenso nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, al componente della famiglia che è in possesso della capacità di agire è tuttavia consentito dissociarsi da tale esercizio, restando escluso dalle conseguenze giuridiche dello stesso.
3. Il regime patrimoniale della famiglia è regolato dalla normativa vigente in materia.